Descrizione
1) per le motivazioni riportate in narrativa, la revoca dell’Ordinanza sindacale n. 37 del 01/10/2025
2) la sospensione dell’attività venatoria di caccia al cinghiale e dell’attività venatoria in corso, fino a data da destinarsi, limitatamente alle porzioni di territorio comunale interessate dalle ricerche, vale a dire le aree distinte all’interno del piano di “zonizzazione caccia al cinghiale”, individuabile all’interno del sito web dell’Ambito Territoriale Caccia
Viterbo 2, e così meglio definite:
Zona 43 – sottozona a (Ha 243,10) Castel Sant’Elia
Zona 43 – sottozona b (Ha 310,50) Castel Sant’Elia
Zona 45 – (Ha 185,50) Castel Sant’Elia
Zona 51 - (Ha 154,50) Castel Sant’Elia
DISPONE
che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Castel Sant’Elia e trasmessa:
- al Servizio di Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Castel Sant’Elia;
- alla prefettura UTG di Viterbo
AVVERTE
- che l’inottemperanza alla presente Ordinanza comporta per i responsabili l’irrogazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/ 2000, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale ove ne ricorrano i presupposti. La sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. Lazio entro gg. 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione dell'atto medesimo.
In allegato Ordinanza n.38 con le mappe utili.