Descrizione
IL SINDACO
RENDE NOTO
- Che tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo già iscritti negli elenchi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della suddetta legge 10 aprile 1951, n. 287 per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO, che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della predetta legge e che intendano svolgere tali funzioni, sono invitati a iscriversi, entro e non oltre il 31 luglio p.v., negli elenchi integrativi comunali, compilando l’allegato modello di domanda.
- Che i giudici popolari devono necessariamente essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello. - Che non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari appartenenti o addetti all’ordine giudiziario, in attività di servizio;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.