A chi è rivolto
Soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.
Descrizione
L’accesso documentale consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.
L’istituto è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”); con provvedimento 4 agosto 2020 l’Agenzia ha inoltre adottato un proprio regolamento in materia di accesso, con cui vengono fra l’altro individuate le tipologie di documenti amministrativi di competenza sottratti all’accesso, ai sensi dell’articolo 24 della citata legge, e fornite indicazioni operative.
L’istanza può essere presentata da chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono tuttavia ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.
L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA), previsto dall’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 permette a ogni cittadino di richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del medesimo decreto.
L’obiettivo dell’istituto è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico: per presentare la richiesta di accesso civico generalizzato, quindi, non è necessario dimostrare un interesse qualificato.
Diversamente, se il cittadino ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso, dovrà presentare un’istanza di accesso documentale (L. 241/1990, art. 22 e seguenti) e non un’istanza di accesso civico generalizzato.
Come fare
L’istanza deve essere inviata attraverso l'apposito servizio online all’area di riferimento che detiene il documento.
Cosa serve
Per la presentazione dell'istanza di Accesso agli atti occorre:
- Compilazione del modulo online in tutte le sue parti.
- Allegati documenti richiesti (carta identità e altri, se previsti).
Cosa si ottiene
Visione presso l'ufficio competente o copia dei documenti, informazioni o dati richiesti, secondo le modalità scelte nel modulo (email-pec-posta).
Tempi e scadenze
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, l’istanza si intende respinta. In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Quanto costa
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
E' previsto il pagamento di una marca da bollo da 16,00 euro.
Occorre:
- acquistare la marca da bollo;
- allegare all'istanza il documento che attesti l'annullamento della marca da bollo specificando al suo interno il codice numerico di quattordici cifre e la data di emissione oltre ad annullare la marca tramite apposizione della data corrente.
Accedi al servizio
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Condizioni di servizio
Contatti
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