Descrizione
L’Ordinanza Sindacale n. 20 del 5 giugno 2025 stabilisce misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi durante il periodo di massima pericolosità, compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre 2025, come stabilito dalla Regione Lazio. L’ordinanza, basata su normative nazionali e regionali, attribuisce al Sindaco la responsabilità in materia di protezione civile e prevenzione dei rischi ambientali.
Durante tale periodo è vietato:
- accendere fuochi di ogni genere;
- usare fiamme libere, motori, fornelli e apparecchi che producano scintille o brace;
- svolgere attività pirotecnica o lanciare lanterne volanti;
- bruciare stoppie e residui vegetali;
- fumare o gettare oggetti accesi nelle aree a rischio;
- transitare con veicoli su strade sterrate in aree boscate (salvo casi autorizzati).
L’ordinanza impone anche obblighi specifici ai cittadini:
- proprietari e conduttori devono pulire i terreni incolti e fabbricati abbandonati, rimuovendo vegetazione secca e materiali infiammabili;
- realizzare fasce protettive larghe almeno 5 metri attorno ai campi coltivati e ai fondi incolti entro il 15 giugno;
- gli enti gestori di boschi, strade, ferrovie e infrastrutture devono eseguire interventi di diserbo e manutenzione per prevenire la propagazione degli incendi;
- attività turistiche e ricettive devono predisporre piani antincendio e mantenere liberi i punti di raccolta.
Sono previste sanzioni severe per i trasgressori:
- da 5.000 a 50.000 euro per comportamenti che favoriscono l’innesco di incendi;
- reclusione in caso di incendi dolosi (art. 423 e 423-bis c.p.);
- sanzioni da 173 a 694 euro per mancata rimozione di siepi e rami su aree pubbliche;
- sanzioni da 25 a 500 euro per violazioni non specificamente regolate.
L’Amministrazione potrà intervenire d’ufficio e a spese degli inadempienti.
L’ordinanza è immediatamente esecutiva, sostituisce ogni precedente in contrasto e sarà pubblicata sull’Albo Pretorio, sito istituzionale e in forma cartacea. È trasmessa agli organi di vigilanza locali e regionali.
È possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.