Descrizione
INCENDI BOSCHIVI
PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE 2025
AVVISO A TUTTA ALLA CITTADINANZA
Al fine di salva guardare il patrimonio boschivo e la pubblica e privata incolumità scattano le seguenti importanti misure a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza Sindacale n. 20 del 05/06/2025:
DIVIETI:
- accendere fuochi di ogni genere;
- divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
OBBLIGHI:
- tutti i proprietari dei terreni incolti e dei fabbricati in stato di abbandono e a coloro che esercitano gli stessi diritti, in tutto il territorio del Comune di Castel Sant'Elia, di provvedere alla loro pulizia manutenzione e bonifica mediante estirpazione delle erbe infestanti, taglio dei rami e rimozione dei residui inerti e non inerti;
- i proprietari e/o conduttori di terreni sia nelle aree urbane che periferiche devono realizzare, entro la data del 15/06/2025, lungo tutto il perimetro di confine del proprio fondo, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
- trascorso il termine suddetto, senza che gli stessi abbiano provveduto correttamente, si provvederà d'ufficio a spese dei trasgressori, fatta salva ed impregiudicata qualunque altra azione amministrativa, civile e penale.
SANZIONI:
La mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa, prevista dalla d.g.c. n. 83 dell'l 1/6/2024, come previsto dall'art. 7/bis del d.lgs. N. 267/2000 e dall'art. 16 comma 2 della legge n. 689/1981, che ammonta ad f 200 per la prima violazione ed a€ 400 dalla seconda violazione in poi.
In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite a pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da ( 173 a f 694, al sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30/4/1992 n. 285 (codice della strada).
Per quanto non disposto con la presente ordinanza si rinvia l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali in materia.